CONTRIBUTO DI VIGILANZA IVASS PER L’ ANNO 2020 A CARICO DEGLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE ISCRITTI NEL RUI

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L’ IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 98 del 7 settembre 2020 (per il provvedimento integrale clicca qui) con il quale ha disposto termini e modalità di pagamento del contributo di vigilanza per l’ anno 2020 a carico degli intermediari iscritti nei RUI.

D: Chi è tenuto al pagamento del contributo ?

R: Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche a titolo accessorio, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2020.

D: Qual è la misura del contributo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B ?

R: La misura, determinata dal Decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze dell’ 11 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 19 agosto 2020, è pari a:

€ 47,00 (agenti di assicurazione e broker – persone fisiche);

€ 270,00 (agenti di assicurazione e broker – persone giuridiche);

Per gli iscritti nelle sezioni C e D clicca qui

D: Qual è la data di scadenza per il pagamento del contributo ?

R: Al più tardi entro 30 giorni dalla data del Provvedimento (7 settembre 2020) quindi al più tardi entro il giorno 7 ottobre 2020, come indicato nell’ avviso IVASS del 7 settembre 2020.

D: Quali sono le modalità di pagamento ?

R: I pagamenti dovranno avvenire mediante gli avvisi PagoPA disponibili dal portale accessibile all’ indirizzo:

https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass

D: Come avviene l’ accesso al portale ?

R: Digitando con carattere minuscolo il proprio codice fiscale (sia in username sia in password). Il sistema consente poi la creazione di una password personale.

D: Possono essere utilizzate modalità diverse di pagamento ?

R: No, pagamenti effettuati con modalità diverse non potranno considerarsi validi per l’ assolvimento dell’ obbligo di legge.

D: Quali sono le conseguenze in caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza ?

Decorsi 30 giorni dal termine di pagamento l’ IVASS avvierà, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI.

Verrà inoltre dato avvio alla procedura di riscossione coattiva.

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