Con il Regolamento n. 5 del 21 luglio 2014, l’ IVASS ha dettato le disposizioni attuative sulle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione.
D: Chi sono gli operatori del settore assicurativo tenuti all’ osservanza di tali disposizioni ?
R: Gli agenti di assicurazione ed i broker (nonchè banche, intermediari finanziari e gli altri iscritti nella sezione D del RUI), operanti nel Ramo Vita.
D: In cosa consistono gli obblighi di adeguata verifica della clientela che gli intermediari sono tenuti ad osservare ?
R:a)identificare e verificare l’ identità del cliente, del titolare effettivo, dell’ esecutore ed, al momento della corresponsione della prestazione assicurativa, del beneficiario;
b) conservare in formato cartaceo o elettronico -per dieci anni decorrenti dalla data di esecuzione dell’ operazione occasionale ovvero di chiusura del rapporto continuativo- i documenti acquisiti ai fini dell’ identificazione;
c) mettere immediatamente a disposizione delle imprese le informazioni ed i documenti acquisiti per l’adempimento degli obblighi d’ identificazione della clientela;
d) rilevare il comportamento tenuto dal cliente in occasione del compimento dell’operazione o dell’ instaurazione del rapporto continuativo e darne notizia alle imprese in conformità a quanto previsto nei relativi accordi e/o istruzioni.
D: Qual è la conseguenza dell’ impossibilità di effettuare l’ adeguata verifica ?
R: In caso di impossibilità di effettuare l’adeguata verifica, sorge l’ obbligo di astensione: l’ impresa di assicurazione non instaurerà il rapporto continuativo ovvero non eseguirà l’ operazione, ferma in ogni caso la valutazione sull’ invio della segnalazione di operazione sospetta.
D: E’ prevista l’ assunzione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ?
R: Sì, misure rafforzate di adeguata verifica della clientela (caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza) devono venir assunte quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo e comunque sempre nei casi di operazioni con fondi provenienti da altri Stati e nei casi di persone politicamente esposte (cd. PEPs), per la loro maggiore esposizione a potenziali fenomeni di corruzione.
Le misure rafforzate vanno sempre assunte anche nei casi di operatività a distanza: rientra in tale ambito l’ operatività svolta dal cliente o dal beneficiario senza la sua presenza fisica presso l’ impresa/intermediario, realizzata attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica: un tanto in considerazione dell’ assenza di un contatto diretto sia con il cliente/beneficiario sia con i soggetti eventualmente incaricati dagli stessi.
Se però, ad esempio, l’ identificazione e la verifica sono già state effettuate in relazione a un rapporto continuativo in essere ovvero i dati e le informazioni vengono acquisite da documenti quali atti pubblici/scritture private autenticate/certificati qualificati utilizzati per la generazione di firma digitale, gli obblighi di adeguata verifica si intendono assolti, anche senza la presenza fisica del cliente e del beneficiario.
D: Sono previste misure semplificate di adeguata verifica della clientela ?
R: Sì, il Regolamento ha previsto la possibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela per fattispecie a basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, specificamente individuate dall’ordinamento.
D: Sono previste esenzioni dall’ effettuazione dell’ adeguata verifica della clientela ?
R: Sì, il Regolamento prevede l’ esenzione dell’ effettuazione dell’ adeguata verifica nel caso di rapporti continuativi rientranti in alcune categorie, ad esempio contratti il cui premio annuale non ecceda Euro 1.000,00 o il cui premio unico sia di importo non superiore a Euro 2.500,00; forme pensionistiche complementari (in presenza di talune condizioni); altri rapporti continuativi caratterizzati da basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.
D: Qual è il termine per adempiere agli obblighi di registrazione ?
Gli obblighi di registrazione, da parte degli intermediari assicurativi, si adempiono tramite la comunicazione tempestiva (e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell’operazione) dei dati/informazioni alle imprese.
D: Qual è l’ elemento di specificità per i broker ?
Per i broker gli obblighi di comunicazione, relativi alle operazioni di incasso del premio e di pagamento delle somme agli assicurati, sussistono esclusivamente se tali attività sono espressamente previste nell’ accordo sottoscritto o ratificato dalle imprese.
D: Quando entra in vigore il Regolamento ?
Il Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015: per i rapporti continuativi in essere a tale data (anche se costituiti prima dell’ entrata in vigore del D.Lgs. 231/07) le disposizioni si applicheranno al primo contatto utile.
Nota: L’ articolo risponde ad alcune delle domande più frequenti. Non può considerarsi sostitutivo del Regolamento IVASS n. 5/2014 alla cui lettura si fa espresso rinvio.
Continuate a seguirci….
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