Il chiarimento è contenuto in una sentenza parziale del Tribunale di Roma, XIII sezione civile, del 10 aprile 2014 che, nell’ ambito di un giudizio in materia di infezioni ospedaliere, affronta il tema della mediazione delegata.
Cos’ è la mediazione delegata ?
Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’ istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione che così diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, il giudice ha ritenuto vantaggioso per le parti disporre l’ avvio di un percorso di mediazione al quale far partecipare tutte le compagnie coassicuratrici, anche quella rimasta contumace.
Il giudice ha chiarito inoltre le possibili conseguenze che, in osservanza delle norme vigenti ed all’ esito della sua valutazione, potrebbero derivare in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione: per le assicurazioni costituite, condanna al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio; argomento di prova nel giudizio, ai sensi dell’ art. 116 c.p.c., per l’ assicurazione rimasta contumace.
Chiaramente apprezzando e condividendo il contenuto dell’ illuminata sentenza, riteniamo comunque che al procedimento della mediazione si debba partecipare non solo e non tanto per evitarne le possibili conseguenze, quanto per verificare personalmente (*) il funzionamento e così trarre vantaggio dalle potenzialità che esso racchiude.
(*) Della necessaria partecipazione delle parti, parleremo nel nostro prossimo articolo.
Continuate a seguirci…
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