Condannata per resistenza temeraria la compagnia di assicurazione che non si presenta in mediazione e non fornisce adeguata giustificazione nella fase mediatoria

Inviato da:

Il Tribunale Civile di Roma (*) ha condannato una compagnia di assicurazione per resistenza temeraria per non essersi, tra l’ altro, presentata in mediazione nè addotto motivazioni in tale fase.

 

La controversia verteva sull’ indennizzo spettante all’ assicurato in virtù di un contratto assicurativo di garanzia Infortuni, per ottenere il quale era stato attivato -prima del processo civile- il procedimento di mediazione.

 

Premesso che l’ esperimento del procedimento di mediazione è obbligatorio, tra i tanti altri ambiti, anche in materia di contratti assicurativi, il D.lgs 28/2010 -disciplinante la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali- prevede che, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (come è accaduto nel caso esaminato dal Tribunale di Roma) e condannare la parte costituita (nelle materie in cui l’ esperimento del procedimento di mediazione sia obbligatorio) al versamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

 

Piuttosto dunque di non aderire alla chiamata in mediazione o individuare i “giustificati” motivi per non farlo (per evitare il rischio dell’ eventuale condanna) presentatevi in mediazione. Scoprirete, al di là delle naturali e comprensibili diffidenze verso uno strumento ancora e spesso sconosciuto, gli incredibili vantaggi che esso può offrire.

 

(*) Tribunale Civile di Roma, Sezione XII, sentenza n. 4140/14

 

Continuate a seguirci…

0

Circa l'autore:

  Related Posts