CONTRIBUTO DI VIGILANZA IVASS PER L’ ANNO 2019 A CARICO DEGLI INTERMEDIARI ISCRITTI NEI RUI

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L’ IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 88 del 2
settembre 2019 (per il provvedimento integrale clicca qui)
con il quale ha disposto
termini e modalità di pagamento del contributo di vigilanza per l’ anno 2019 a carico degli intermediari
iscritti nei RUI.

D: Chi è
tenuto al pagamento del contributo ?

R: Gli intermediari assicurativi
e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del
RUI alla data del 30 maggio 2019.

D: Qual è
la misura del contributo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B ?

R: La misura, determinata dal Decreto del
Ministro dell’ Economia e delle Finanze del 9 agosto 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 195 del 21 agosto 2019, è pari a:

€ 47,00 (agenti di assicurazione e broker – persone
fisiche);

€ 270,00 (agenti di assicurazione e broker – persone
giuridiche);

Per gli iscritti nelle sezioni C e D clicca qui

D: Qual è la data di
scadenza per il pagamento del contributo ?

R: Al più tardi entro
30 giorni dalla data del Provvedimento (2 settembre 2019) quindi al più tardi entro
il giorno 2 ottobre 2019, come indicato nell’ avviso IVASS del 2 settembre 2019.

D: Quali sono le
modalità di pagamento ?

R: Gli intermediari iscritti nelle sezioni A,
B e D del RUI effettuano il pagamento attraverso il sistema pagoPA.

L’ avviso di pagamento PagoPA precompilato è scaricabile
dal sito internet https://portalecasse.popso.it/portale-casse/#/ivass/co digitando il
proprio codice fiscale e il codice RUI (10 caratteri compresa la lettera
iniziale).

L’ avviso può essere pagato presso tutti i Prestatori di
Servizio di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA con le modalità
specifiche riportate nello stesso. Per ulteriori info clicca qui.

Per gli intermediari iscritti nella sezione C
del RUI, le istruzioni per il pagamento verranno comunicate, con apposito
avviso, direttamente alle imprese che si avvalgono di tali intermediari.

D: Possono
essere utilizzate modalità diverse di pagamento ?

R: No, pagamenti effettuati con modalità
diverse non potranno considerarsi validi per l’ assolvimento dell’ obbligo di
legge.

D: Quali sono le
conseguenze in caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza ?

Decorsi 30 giorni dal termine di pagamento l’ IVASS
avvierà, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI.

Verrà inoltre dato avvio alla procedura di riscossione
coattiva.

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