DAL 5 GIUGNO 2017 OBBLIGO COMUNICAZIONI ALL’ IVASS CON FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

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(Provvedimento IVASS n. 58 del 14 marzo 2017)

L’ IVASS ha emanato il Provvedimento n. 58 del 14 marzo 2017 (per il provvedimento integrale clicca qui) con il quale, in modifica al Regolamento ISVAP n. 5 del 2006 (di seguito, per brevità, “Regolamento”) ed all’ art. 183 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), ha disciplinato la digitalizzazione delle istanze e delle comunicazioni relative al RUI.

D: Chi è interessato alla nuova disciplina ?

R: Gli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti e/o iscrivendi nelle diverse sezioni del RUI.

D: Quali sono le istanze e le comunicazioni interessate dal Provvedimento ?

R: Le domande di iscrizione e di reiscrizione nelle sezioni del RUI, le domande di cancellazione, le domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario iscritto nella sezione E, le domande di passaggio ad altra sezione del RUI, le domande di estensione dell’ esercizio dell’ attività di intermediazione in altri Stati membri, le comunicazioni obbligatorie di cui all’ art. 36 del “Regolamento” (per il testo vigente del “Regolamento” clicca qui).

D: Quali sono le nuove modalità di presentazione delle istanze e delle comunicazioni ?

R: Ai fini della presentazione all’ IVASS, le istanze e le comunicazioni sono redatte sul modello elettronico (introdotto dal Provvedimento n. 58/2017), allegato al “Regolamento” e sottoscritte dai richiedenti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Le domande e/o le comunicazioni, sotto pena di irricevibilità, devono essere inviate a mezzo PEC all’ indirizzo PEC indicato nel “Regolamento”.

D: Quando diventano operative le nuove disposizioni sulla presentazione delle istanze e delle comunicazioni all’ IVASS ?

R: Dal 20 marzo 2017, data di entrata in vigore del Provvedimento n. 58/2017.

Da tale data, fino al 5 giugno 2017, gli intermediari possono trasmettere all’ IVASS le istanze e le comunicazioni relative alla gestione del RUI utilizzando i soliti allegati e le consuete modalità oppure, in alternativa, avvalendosi delle nuove regole.

Decorso il termine del 5 giugno 2017, le domande e le comunicazioni relative alla gestione del RUI sono presentate all’ IVASS esclusivamente con le nuove modalità.

D: Gli allegati del “Regolamento” sono stati modificati ?

R: Sì, fatta eccezione per i modelli 7A e 7B, gli allegati del “Regolamento” sono soppressi: rimangono in vigore fino al 5 giugno 2017.

D: Vi sono ulteriori adempimenti ?

R: Sì, gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI attestano annualmente il rinnovo della polizza o, se pluriennale, la conferma dell’ efficacia della relativa copertura.

La comunicazione va presentata, con le modalità sopra descritte, entro il 5 febbraio di ogni anno.

Decorsi 90 giorni, in difetto della comunicazione, detti intermediari vengono indicati nel RUI come inoperativi.

Questa disposizione entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018.

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