L’ IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 62 del 9 agosto 2017 (per il provvedimento integrale clicca qui) con il quale ha disposto termini e modalità di pagamento del contributo di vigilanza per l’ anno 2017 a carico degli intermediari iscritti nei RUI.
D: Chi è tenuto al pagamento del contributo ?
R: Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2017.
D: Qual è la misura del contributo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B ?
R: La misura, determinata dal Decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze dell’ 1 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 184 dell’ 8 agosto 2017, è pari a:
€ 47,00 (agenti di assicurazione e broker – persone fisiche);
€ 270,00 (agenti di assicurazione e broker – persone giuridiche);
Per gli iscritti nelle sezioni C e D clicca qui
D: Qual è la data di scadenza per il pagamento del contributo ?
R: Al più tardi entro 30 giorni dalla data del Provvedimento (9 agosto 2017) quindi al più tardi entro il giorno 8 settembre 2017, come indicato nell’ avviso IVASS del 9 agosto 2017. Il termine per il pagamento è prorogato al 30 novembre 2017 per gli intermediari con residenza o sede legale nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 (per l’ elenco dei comuni: D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 229 del 15 dicembre 2016).
D: Quali sono le modalità di pagamento ?
R: Sono diversificate a seconda della sezione di iscrizione nel RUI.
-intermediari (tranne banche) iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI: bonifico bancario, bollettino postale e principali carte di pagamento;
-banche iscritte nella sezione D del RUI: esclusivamente attraverso bonifico bancario;
-intermediari iscritti nella sezione C del RUI: le istruzioni per il pagamento verranno comunicate, con apposito avviso, alle imprese che si avvalgono di tali intermediari.
Collegandosi al sito Ivass (clicca qui) si possono scaricare ordine di bonifico e bollettino postale precompilati (digitando il proprio C.F./P.IVA e il codice RUI composto da 10 caratteri compresa la lettera iniziale) ed utilizzare carte di pagamento (carta di credito, carta prepagata, Paypal, MyBank).
D: Possono essere utilizzate modalità diverse di pagamento ?
R: No, pagamenti effettuati con modalità diverse non potranno considerarsi validi per l’ assolvimento dell’ obbligo del pagamento del contributo di vigilanza.
D: Quali sono le conseguenze in caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza ?
Decorsi 30 giorni dal termine di pagamento l’ IVASS avvierà, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI.
Verrà inoltre dato avvio alla procedura di riscossione coattiva.
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